Art. 4.

      1. L'amministrazione della società di mutuo soccorso è attribuita in via esclusiva ai soli soci. I sovventori possono essere nominati amministratori. In ogni caso, ai sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
      2. I soci cui è stata conferita la carica di amministratore restano in carica per non più di tre anni e sono rieleggibili.
      3. Agli amministratori è affidata la gestione della società e ad essi è attribuito il compito di effettuare tutte le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi sociali che non sono dallo statuto espressamente demandate all'assemblea.
      4. Gli amministratori sono personalmente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti ai loro mandati, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali e della piena osservanza degli statuti. Non risponde comunque delle illegittimità riscontrate l'amministratore che si dissocia dalle determinazioni adottate, facendo risultare esplicitamente il suo dissenso nelle deliberazioni o provvedendo a comunicare la sua opposizione per iscritto all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data della relativa deliberazione.